STATUTO DELLA “Associazione Sportiva Dilettantistica GEOSPORT”

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1
E’ costituita la “Associazione Sportiva Dilettantistica GEOSPORT” con sede in ROMA. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

 

Articolo 2
L’Associazione può svolgere attività nei settori dello sport e della promozione sportiva in genere in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Le attività tutte sono riservate ai geometri professionisti al fine di valorizzare l’immagine professionale del geometra italiano.
L’associazione ha come finalità:

a) organizzare o partecipare a competizioni sportive dilettantistiche;
b) gestire immobili ed impianti sportivi-ricreativi-culturali, includendo in tale concetto ogni bene che consenta di porre in essere le attività sportive citate;
c) proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva, culturale, economica, assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori;
d) perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell`informazione, dello sport, della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere, ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate;
e) partecipare attivamente all`approntamento ed alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni ed incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
f) gestire e promuovere il coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti Locali e Statali, pubblici e privati;
g) migliorare il livello culturale e professionale degli associati, tramite corsi d’istruzione e formazione, di ricerche od altro e promuovere scambi culturali, iniziative editoriali;
h) valorizzare la professione del geometra e del geometra laureato attraverso opportune iniziative da intraprendere presso Enti pubblici e privati;
i) costituire un elenco dei propri iscritti da diffondere, nelle forme appropriate, presso tutti i soggetti che possono avere interesse a conoscere l’Associazione;
l) promuovere l’Associazione stessa mediante proposte di collaborazione con Ministeri, Enti locali ed altri;
m) elevare la figura del geometra e del geometra laureato sul modello degli altri paesi Europei favorendo l’integrazione nel contesto internazionale;
n) praticare e propagandare tutte le attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, dilettantistica ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta
disciplina sportiva. Inoltre l’associazione svolgerà una proficua attività nel campo ricreativo e sociale,
organizzando, gestendo ed impostando corsi, seminari, incontri, mostre, e tutto quello che può servire per lo
sviluppo sociale dei propri associati.

 

Articolo 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

 

Articolo 4 – Domanda di ammissione
Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche iscritte all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati, pensionati Geometri, Geometri iscritti all’Albo Tirocinanti, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’ente o della federazione sportiva d’appartenenza.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Possono, altresì, far parte dell’Associazione, tutti i Collegi Provinciali e Circondariali dei Geometri e Geometri Laureati che ne facciano richiesta.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

a) indicare nome e cognome o denominazione e, ove presente, luogo, data di nascita, e residenza;
b) dichiarare di aver preso visione del presente Statuto attenendosi ad esso e alle deliberazioni degli organi sociali.

L’accettazione dell’eventuale socio viene ratificata dal consiglio direttivo, nella prima riunione utile, il quale, se si esprime favorevolmente, potrà completare l’iter incassando la quota istituzionale annuale, consegnare la tessera sociale ed inserire il socio nel “registro soci”.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

Articolo 5 – Diritti dei soci
1. Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
3. Tutti i soci hanno diritto ad un solo voto.

 

Articolo 6 – Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria;
b) cancellazione dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati con esclusione dei Geometri pensionati;
c) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, abbia costituito o costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
e) a causa della morte dell’associato;
f) scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera d), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria.
Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti.
Il provvedimento di radiazione rimane attivo fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
3. L’associato radiato non può essere più ammesso.

 

Articolo 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
a) l’assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo;
d) il revisore dei conti.

 

Articolo 8 – Funzionamento dell’assemblea
1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

 

Articolo 9 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

 

Articolo 10 – Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e, se ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’ approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria o del consiglio direttivo in modo espresso, e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

 

Articolo 11 – Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione entro sei mesi dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

 

Articolo 12 – Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno venti giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e, se ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

 

Articolo 13 – Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a dieci componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Nel caso in cui uno, o più, dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

 

Articolo 14 – Revisore dei conti
Il revisore dei conti è l’organo di controllo contabile dell’Associazione.
Il revisore è eletto dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità.
Il revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il revisore controlla l’amministrazione dell’Associazione dal punto di vista finanziario, e in particolare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.
Il revisore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. Ha diritto di accesso alla documentazione dell’associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore decada dall’incarico prima della scadenza del mandato deve essere convocata l’Assemblea secondo le modalità previste dall’art. 10 del presente Statuto, affinché provveda alla nomina di un nuovo revisore che durerà in carica fino alla scadenza del revisore sostituito.
La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

 

Articolo 15 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

 

Articolo 16 – Convocazione consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

 

Articolo 17 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
g) istituire e/o indicare la sede legale dell’Associazione presso idoneo indirizzo e domicilio (eventualmente anche stipulando contratti di locazione, comodato o domiciliazione), senza che sia necessario convocare l’assemblea dei soci e sollecitarne relativa delibera;
h) modificare e trasferire la sede legale e le eventuali sedi amministrative ed operative;
L’istituzione, la modifica o il trasferimento della sede legale, di cui alle precedenti lettere g) e h), non
comporteranno modifica dello statuto e dell’atto costitutivo quando effettuate nello stesso Comune di
costituzione dell’Associazione.

 

Articolo 18 – Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

 

Articolo 19 – Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Articolo 20 – Il segretario e il tesoriere
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e si incarica della tenuta dei libri sociali.
Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

 

Articolo – 21 Il rendiconto
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

 

Articolo 22 – Esercizi sociali
L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’associazione, sono affidate al tesoriere secondo le direttive del presidente.

 

Articolo 23 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

 

Articolo 24 – Sezioni
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Articolo 25 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

 

Articolo 26 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 27 – Regolamenti interni
Particolari norme di funzionamento e d’esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

 

Articolo 28 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

 

Letto, confermato e sottoscritto in Roma (RM) il 27 gennaio 2017.
f.to Musso Gian Luca Florindo
f.to Ratano Luigi
f.to Vinciguerra Massimiliano
f.to Chies Daniele
f.to Corsini Giovanni
f.to Marcadella Luca
f.to Principato Angelo

 

 

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